IMPOSTA DI SOGGIORNO
Con la legge Regionale n° 20 del 10 novembre 2015 sono state apportate delle importanti integrazioni e modifiche alla L.R. n° 4 del 1995, più precisamente dopo l' art. 16 è stato aggiunto l' art. 16 bis che recita:
(Appartamenti ammobiliati per uso turistico)
1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio delle case o appartamenti per vacanza i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore ai sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l’attività non sia organizzata sotto forma di impresa.
2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti secondo le modalità di cui al comma 1 devono darne comunicazione al comune in cui è ubicato l’immobile ovvero gli immobili entro il 31 marzo, nelle località a vocazione turistico/balneare, ed entro il 31 ottobre nelle restanti località; in ogni caso tale comunicazione deve essere data almeno una settimana prima dell’arrivo degli ospiti in relazione alla prima locazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti agli obblighi di comunicazione per finalità statistiche e sono soggetti alla normativa di pubblica sicurezza.